Art. 67.
(Princìpi dell'organizzazione amministrativa).

      1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regolamento

 

Pag. 84

sulla base dei princìpi dello Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.
      2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e gestione.